GESTIONI CIMITERIALI

I nostri VALORI

Alla base della nostra organizzazione esiste una preparazione e formazione del nostro personale nel rispetto di alcuni principi quali:

  • Il luogo di lavoro è un Luogo di culto, depositario di affetti e sentimenti;
  • Rispetto delle Leggi nell’interesse della collettività;
  • Rispettosa osservanza delle disposizioni Comunali;
  • Cortesia, disponibilità e comprensione verso coloro che ad ogni visita sentono rinnovato il dolore della perdita di una persona cara.

Per questi motivi e per quanto di nostra competenza abbiamo gestito e continueremo a gestire i servizi cimiteriali con la cura e la passione che ci hanno da sempre contraddistinto.

Gestioni Cimiteriali

La Edilcostruzioni srl rappresenta una delle più importanti realtà a livello Provinciale nel campo della Gestione Cimiteriale. L’esperienza acquisita negli ultimi anni nel settore funebre rappresenta un importante tassello nel nostro gruppo, poiché in collaborazione con gli enti pubblici realizziamo gli ampliamenti dei cimiteri comunali e ne gestiamo la loro totalità a costo zero per l’ente.
Siamo in grado di offrire la totalità dei servizi integrati nei Cimiteri Comunali permettendo agli stessi di disporre delle prestazioni richieste nei momenti di necessità senza che essi impegnino risorse umane proprie e risorse economiche superiori alle proprie necessità.

Competenza e Professionalità al servizio dei nostri CLIENTI

Per soddisfare tutte le richieste del cliente, il nostro organico vede in forza:

  • Responsabile del Personale à Responsabile delegato alla gestione ed alla sicurezza del personale
  • Operatori Necrofori à Responsabile per la gestione e la consulenza dei Servizi Cimiteriali nonchè delle attività degli operatori necrofori

La nostra forza è l’Operatività: i nostri Operatori cimiteriali sono in grado di effettuare tutte le operazioni all’interno dei cimiteri in tempi ristretti.
Tutte le nostre maestranze sono professionalmente preparate ed in possesso dei requisiti legislativi in ottemperanza alle vigenti normative regionali ed in materia di sicurezza sul lavoro, oltre ad essere dotate delle attrezzature di sicurezza necessarie per la salvaguardia personale e delle altre persone.

SERVIZI

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi
o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare
per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità
di cui al titolo III del presente regolamento.
(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di
tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non
potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m.
0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore
corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano
le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Estumulazione

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato
o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20
anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.
(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la
stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione
dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del
servizio cimiteriale.
(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto nel presente regolamento , sono raccolti in
cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli
aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di
collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
(7) Se il cadavere estumulato non e’ in condizioni di completa mineralizzazione, esso e’ avviato per
la tumulazione, previa idonea sistemazione del cofano in legno. In tal caso non si potrà procedere a
nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente.
(8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.

Servizi Annessi

Illuminazione Votiva

La Edilcostruzioni srl, provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel suddetto cimitero in gestione diretta ed il costo del servizio di illuminazione votiva è stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale ed è a carico dell’utente.

La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza 1 Gennaio e scadenza 31 Dicembre.  In caso di primo  allacciamento  il  contratto  scadrà  al  31  dicembre nell‘anno in corso.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso da parte dell’utente, da esercitarsi mediante disdetta, inoltrata entro il 31 dicembre a mezzo lettera raccomandata.

La validità del contratto è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del canone. Il contratto si intende risolto se, entro il termine del 31 marzo dell’anno di utilizzo, l’utente non avrà eseguito regolarmente il pagamento.

La sostituzione delle lampadine non funzionanti è a carico del Gestore, su segnalazione da parte dell’utente.

E’ vietato agli utenti modificare o manomettere l’impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all‘impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune interrompere il servizio stesso.

Sepolture

Sepolture Private

(1) Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27 l' uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.); b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
(5) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
(7) La concessione, è stipulata ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico Enti Locali del D.gls n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria,cui e' affidata l'istruttoria dell'atto .
(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie; - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista; gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
(10) La fase transitoria dei rapporti intercorrenti tra questo Comune e la Confraternita di Andrano sarà regolata da un Protocollo d’ intesa da sottoscrivere ai sensi del successivo art. 84.

Durate delle Concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(2) La durata e' fissata:
a) in 99 ( novantanove ) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 10 ( dieci ) anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
c) in 20 ( venti ) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
d) in 30 anni per fosse in campo comune (trentennali).
3) nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Durate delle Concessioni

(1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art 50, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
(4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b
dell'art. 50 e' data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
(5) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
(6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero del 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Uso delle Sepolture Private

(1) Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27 l' uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.); b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
(5) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
(7) La concessione, è stipulata ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico Enti Locali del D.gls n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria,cui e' affidata l'istruttoria dell'atto .
(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie; - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista; gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
(10) La fase transitoria dei rapporti intercorrenti tra questo Comune e la Confraternita di Andrano sarà regolata da un Protocollo d’ intesa da sottoscrivere ai sensi del successivo art. 84.

CIMITERI IN GESTIONE

Contatti

Strada provinciale 363 Km 39
73020 Vitigliano, S.Cesarea Terme LE

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